Art. 6.

      1. Dopo l'articolo 617-sexies del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 617-septies. - (Rivelazione del contenuto di conversazioni e comunicazioni intercettate nel procedimento penale). - Chiunque rivela indebitamente il contenuto di conversazioni o comunicazioni intercettate e coperte dal segreto, delle quali è venuto a conoscenza in ragione del

 

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proprio ufficio, servizio o qualità in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
      Se l'agevolazione è soltanto colposa, la pena è della reclusione fino ad un anno.
      Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni, nei casi previsti dal primo comma, e della reclusione da due mesi a due anni, nei casi previsti dal secondo comma».